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Cambiare fornitore di luce e gas è sicuro? Cosa succede davvero

Interruzioni, costi, fallimento del venditore, contratti mai firmati: cosa prevedono le regole ARERA quando cambia fornitore di luce e gas, e a chi rivolgersi.

Tanti rimandano il cambio di fornitore per una paura concreta: restare al buio per qualche giorno, pagare due volte, finire incastrati con un venditore che poi sparisce. Sono dubbi comprensibili, soprattutto dopo anni di telefonate insistenti. Le regole dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), però, rispondono a ciascuno di questi timori, e lo fanno in modo netto.

Chi tocca cosa

Nel cambio ci sono tre soggetti. Il distributore gestisce i cavi, i tubi e il contatore: dipende da dove abita e non cambia. Il venditore le vende l’energia e le manda la bolletta: è l’unico che cambia. In bolletta cambierà il logo, non il codice POD o PDR che identifica il suo punto di fornitura. E poi c’è lei, che sceglie l’offerta e firma.

Tutto il resto lo fa il nuovo venditore. Come spiega ARERA, è lui ad attivare la procedura di cambio (switching) e la cessazione del vecchio contratto (recesso). Lei non deve scrivere al vecchio fornitore né disdire nulla.

Quanto dura, davvero

Di norma da uno a due mesi. I passaggi avvengono sempre il primo giorno del mese, e il nuovo venditore deve avviare la procedura entro il giorno 10 perché il cambio parta dal mese successivo. Se ha firmato a distanza o fuori dai locali commerciali, il venditore attende la fine del periodo di ripensamento prima di partire, a meno che lei non chieda espressamente l’attivazione anticipata. Nel frattempo continua a pagare il vecchio venditore, come sempre, fino al giorno del passaggio.

Tre cose che non possono succedere

Restare senza energia. ARERA è categorica: il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore. Nessun tecnico deve venire a casa.

Pagare per cambiare. In generale cambiare venditore non costa nulla. Può esserci un deposito cauzionale se il nuovo contratto lo prevede, e in alcuni casi l’imposta di bollo.

Una penale nascosta. Una penale per recesso anticipato è ammessa solo nelle offerte a prezzo fisso con durata definita, e solo se il contratto ne indica l’importo massimo e lei l’ha approvata espressamente. Se non ha firmato quella clausola in modo specifico, non vale.

Se ci ripensa

Per i contratti firmati a distanza (online, al telefono) o fuori dai locali commerciali ha 14 giorni di ripensamento. Se il contratto è nato da una visita a domicilio non richiesta o da un evento promozionale, i giorni diventano 30. In entrambi i casi non deve motivare la scelta.

Se il venditore fallisce

Può succedere che un venditore chiuda o perda la possibilità di fornire energia. In quel caso, spiega ARERA, la fornitura di luce viene assegnata in automatico a un servizio di ultima istanza, senza interruzioni: il servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, il Servizio a tutele graduali per gli altri clienti domestici. Non deve fare nulla perché la luce resti accesa: l’assegnazione è automatica. Resta lì finché non firma con un nuovo venditore, con calma, dopo aver confrontato le offerte.

La data da segnare: 31 marzo 2027

Dal 1° luglio 2024 le famiglie non vulnerabili che non avevano scelto un’offerta sono nel Servizio a tutele graduali. Il servizio finisce il 31 marzo 2027. Dopo quella data, indica ARERA, il cliente resta con lo stesso venditore, sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole. Nessuno resta senza luce, ma conviene arrivare alla scadenza sapendo quanto paga e quanto pagherebbe altrove.

Per i clienti vulnerabili (over 75, chi riceve un bonus sociale, chi usa apparecchiature medico-terapeutiche elettriche, le persone con disabilità ai sensi della legge 104/92 e pochi altri casi) c’è una garanzia in più: possono provare il mercato libero e chiedere in ogni momento di tornare al servizio di tutela.

Come riconoscere un venditore scorretto

Alcuni segnali devono metterla in allarme:

  • qualcuno suona alla porta o telefona senza che lei l’abbia chiesto e le chiede il codice POD o PDR, una bolletta o l’IBAN;
  • le mettono fretta: “l’offerta scade oggi”, “deve firmare subito”;
  • dicono di chiamare “per conto di ARERA” o “per la fine del mercato tutelato”. ARERA non vende energia e non propone contratti;
  • le fanno firmare un foglio presentato come “presa visione” o “verifica della bolletta”.

Se si ritrova un contratto che non ha mai voluto, presenti subito un reclamo scritto al venditore. La delibera ARERA 228/2017 sui contratti non richiesti, aggiornata nel 2024, prevede misure di conferma del contratto e una procedura di ripristino con il vecchio venditore, a cui aderiscono i venditori elencati da ARERA.

A chi chiedere aiuto, gratis

Per informazioni sui suoi diritti risponde lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, al numero verde 800.166.654. Per un problema concreto, il primo passo è il reclamo scritto al venditore. Se la risposta non arriva o non la convince, il Servizio Conciliazione di ARERA è gratuito e si attiva online: è obbligatorio tentarlo prima di andare dal giudice, e l’accordo raggiunto ha valore di titolo esecutivo. Le associazioni dei consumatori possono aiutarla a preparare la domanda.

Un gesto normale

Cambiare venditore è ormai una scelta che riguarda tutti: dalla fine della maggior tutela, ogni famiglia non vulnerabile ha un contratto sul mercato libero oppure è nel Servizio a tutele graduali, che tra pochi mesi finisce. Informarsi prima della scadenza è semplicemente prudente.

Quando si sente pronto, prenda l’ultima bolletta e confronti le offerte sui suoi consumi reali, in kWh e Smc. Se sceglie un prezzo fisso, attivi l’avviso di scadenza: le scriveremo due mesi prima, così potrà decidere di nuovo senza fretta.

Fonti

  1. ARERA: Cosa occorre fare per cambiare venditore? (2026-09-29)
  2. ARERA: Se cambio venditore si può interrompere la fornitura? (2026-09-29)
  3. ARERA: Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore? (2026-09-29)
  4. ARERA: Cambiare venditore ha un costo? (2026-09-29)
  5. ARERA: Nel mercato libero posso rimanere senza elettricità? (2026-09-29)
  6. ARERA: Fine della tutela di prezzo per l'elettricità (2026-09-29)
  7. ARERA: Delibera 228/2017/R/com (TIRV), contratti non richiesti (2026-09-29)
  8. ARERA: Servizio Conciliazione (2026-09-29)

Dati verificati il 29 settembre 2026.

Domande frequenti

Durante il cambio posso restare senza luce o gas?
No. ARERA lo scrive in modo esplicito: il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore.
Cosa succede se il nuovo venditore fallisce?
La fornitura di luce passa in automatico a un servizio di ultima istanza: maggior tutela per i clienti vulnerabili, tutele graduali per gli altri. Resta lì finché non sceglie un nuovo venditore.
Posso tornare in tutela se il mercato libero non mi convince?
Se è un cliente vulnerabile sì, in ogni momento. Per gli altri clienti domestici il Servizio a tutele graduali accoglie chi resta senza venditore e termina il 31 marzo 2027.
A chi mi rivolgo se qualcosa va storto?
Prima al venditore, con un reclamo scritto. Poi al Servizio Conciliazione di ARERA, gratuito e online. Per informazioni c'è lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, numero verde 800.166.654.
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